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Segreto industriale
PIF ITALIA garantisce la formula quali-quantitativa del produttore
A fine settembre 2014, il nostro software PIF CHEMILAB è stato implementato con una funzione che consente di salvaguardare il segreto industriale dei produttori di cosmetici. Tale nuova funzione consente di produrre due PIF, di cui uno viene consegnato al distributore accompagnato da una dichiarazione del produttore utile a garantire che, in casi di controlli presso il distributore, la formula quali-quantitativa è ad immediata disposizione delle Autorità Competenti. Con PIF ITALIA e grazie a PIF CHEMILAB la Vostra Azienda sarà sempre tutelata ed a norma di qualsiasi regolamento.

FACCIAMO NOI: prepariamo noi i vostri PIF cosmetici secondo il regolamento 1223 2009

La documentazione di sicurezza del prodotto Cosmetico: Valutazione di Sicurezza, Documentazione Informativa, Relazione sulla Sicurezza

Rispetto alla precedente Direttiva 76/768/CEE, il nuovo regolamento europeo (CE) n.1223/2009  prevede una importante implementazione nella struttura della documentazione che la Persona Responsabile deve redarre e detenere (aggiornata) a immediata disposizione delle autorità.
Come si può vedere, la nuova documentazione di sicurezza è molto più articolata e meglio definita rispetto al passato, ed in particolare occorre effettuare e documentare verifiche su:

• stabilità e compatibilità, indagini specifiche sulle materie prime,
• calcolo del Margin of Safety (MOS),
• valutazioni e calcoli sul livello di esposizione,
• obbligo di conduzione del Challenge test,
• valutazioni sulle prove di efficacia,
• analisi statistica dei possibili effetti indesiderati.

Valutazione di Sicurezza (art. 10):
Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico, la Persona Responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell’immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell’allegato I.

Documentazione Informativa (art.11):
1. Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la Persona Responsabile tiene una documentazione informativa su di esso. La documentazione informativa sul prodotto è conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l’ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.

2. La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati da aggiornare ove necessario:

a) una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;
b) la Relazione sulla Sicurezza del Prodotto Cosmetico di cui all’articolo 10, paragrafo 1 (di seguito si riporta un maggiore dettaglio);
c) una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione (conosciute anche come Norme di Buona Fabbricazione, GMP) di cui all'articolo 8;
d) qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;
e) i dati concernenti le eventuali sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.

Relazione sulla Sicurezza del Prodotto Cosmetico, CPSR (Allegato I)

PARTE A – Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico

1. Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici.
2. Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico.
3. Qualità microbiologica.
4. Impurezze, tracce, informazioni sul materiale d’imballaggio.
5. Uso normale e ragionevolmente prevedibile.
6. Esposizione al prodotto cosmetico.
7. Esposizione alle sostanze.
8. Profilo tossicologico delle sostanze.
9. Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi.
10. Informazioni sul prodotto cosmetico.

PARTE B – Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici

1. Conclusioni della valutazione.
2. Avvertenze ed istruzioni per l’uso riportate sull'etichetta.
3. Motivazione.
4. Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B.

La struttura di PIF ITALIA, forte di una lunga e consolidata esperienza sull'argomento e di un confronto costante con le Associazioni di Categoria e con le Autorità Sanitarie, è garanzia di assistenza completa nella gestione, redazione, aggiornamento e detenzione di tutte le informazioni richieste dal Regolamento 1223/2009.