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Claims cosmetici Regolamento (UE) 655 2013

Regolamento n.655/2013

Contestualmente all'applicazione del Regolamento n.1223/2009 e, come disposto dall’articolo 20 comma 2, l'11 luglio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento n.655/2013 che stabilisce i criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni o claims che possono essere utilizzati per i prodotti cosmetici.

Tali criteri sono sei:

  • 1. conformità alle norme,
  • 2. veridicità,
  • 3. supporto probatorio,
  • 4. onestà,
  • 5. correttezza,
  • 6. decisioni informate.

Dichiarazioni o claims

Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, comprendono una serie di informazioni, indicazioni ed aggettivazioni che compaiono sull'etichetta o sul materiale pubblicitario dei prodotti, che servono principalmente a definire un prodotto cosmetico e ad informare gli utilizzatori finali sulle caratteristiche, sulle qualità e sugli effetti attribuiti al cosmetico.

L'obiettivo principale dell'adozione di criteri comuni è garantire un livello elevato di tutela degli utilizzatori finali, in particolare dalle dichiarazioni ingannevoli sui prodotti cosmetici. Dato che questi prodotti hanno un ruolo rilevante nella vita degli utilizzatori finali, è importante garantire che le informazioni fornite con queste dichiarazioni siano utili, comprensibili e affidabili e consentano loro di prendere decisioni informate e di scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze e aspettative.

Come già accennato, a questo scopo sono di valido aiuto il regolamento 655/2013 e, in particolare, le sue relative linee guida. E’ possibile, infatti, trovarvi esempi concreti che interpretano nel dettaglio il testo di legge.

Resta comunque non sempre semplice l’interpretazione di tali informazioni.

E’ dunque fondamentale che la Persona Responsabile sia in grado di applicare tale norma ai propri prodotti cosmetici seguendo i sei criteri indicati dal Regolamento; in caso contrario sarà necessario affidarsi ad un professionista che valuterà caso per caso la giusta descrizione del claim da indicare in etichetta.

Un esempio abbastanza esplicativo della complessità interpretativa della norma è quello di vantare l’assenza di alcuni ingredienti ammessi dal regolamento come claims assentanti e/o come giustificazioni di altri claims.

In questi casi, infatti, si incorrerebbe nei seguenti errori interpretativi: da una parte si attribuisce implicitamente ad un ingrediente ammesso (quindi sicuro) un carattere di non conformità, dall’altra si valida una caratteristica cosmetica non supportandola con dati idonei.

Di fatto la prima affermazione è ancora possibile ma è attualmente al vaglio degli organi competenti che, al termine della valutazione, potrebbero con molta probabilità decidere di vietarla.

Si può, quindi, dedurre quanto sia importante una corretta interpretazione dei regolamenti comunitari e delle caratteristiche del cosmetico per poter dichiarare in etichetta:

  • un claim idoneo,
  • un claim accompagnato da idonee e specifiche dichiarazioni,
  • un linguaggio adatto che consideri il target di popolazione cui è destinato il prodotto,
  • eventuali claims al confine che potrebbero a breve non essere più considerati conformi comportando modifiche successive dell’etichetta.

Inoltre è importante sottolineare che il mondo dei tests per la dimostrazione di un claim è molto vasto e diversificato non solo per la tipologia, ma anche per la metodica scelta nell’esecuzione del medesimo test.

Da quanto sino ad ora esposto appare evidente l’importanza e la complessità di scegliere anche  il test più idoneo e, sulla base dei risultati ottenuti, dichiarare nel modo corretto il claim in oggetto.

D'altra parte, è compito delle competenti Autorità nazionali verificare che le dichiarazioni apposte sulle confezioni soddisfino la norma comunitaria.

PIF ITALIA, su questi particolari e delicati aspetti, offre uno specifico e mirato servizio di analisi e verifica, secondo la vigente legislazione di claims e diciture, della fondatezza e della sostenibilità della comunicazione commerciale, dei claims pubblicitari utilizzati per i prodotti cosmetici oltre che un'eventuale proposta di claims alternativi.

Per approfondire l'argomento potete consultare i seguenti documenti:

Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013
laying down common criteria for the justification of claims used
in relation to cosmetic products

PDF

COMMISSION REGULATION (EU) No 655/2013
of 10 July 2013
laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products
(Text with EEA relevance)

PDF